Restituzione contributi a fondo perduto, quando non sono dovute le sanzioni

Contributi a fondo perduto, come funziona la restituzione e quando non sono dovute sanzioni? In caso di rinuncia o di invio di una seconda domanda in sostituzione della prima. Le risposta arrivano dall'Agenzia delle Entrate nella circolare numero 22 del 21 luglio 2020.



Contributi a fondo perduto, come funziona la restituzione e quando non sono dovute sanzioni? Non si applicano in caso di richiesta di rinuncia antecedente al pagamento o anche in caso di una doppia domanda, inviata prima della ricevuta di accoglimento dell’istanza.



A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 22 del 21 luglio 2020, che fornisce una serie di nuovi chiarimenti.



Nel provvedimento del 10 giugno 2020, sono state messe in evidenza le istruzioni da seguire per la restituzione del contributo a fondo perduto ricevuto indebitamente:



le somme erogate, oltre interessi e sanzioni, devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo numero 241 del 9 luglio 1997, esclusa la compensazione;

l’indebita percezione può essere restituita spontaneamente versando le relative sanzioni calcolate applicando la riduzione prevista dal meccanismo del ravvedimento in funzione del tempo entro cui l’errore viene spontaneamente regolarizzato.