L’inerenza ai fini della deducibilità dei costi nel reddito d’impresa

Ai fini della determinazione del reddito di impresa l’ordinamento tributario non prevede per le componenti negative di reddito un criterio di ordine casistico per l’individuazione delle fattispecie ammissibili (come invece avviene per i componenti positivi di reddito), preferendo piuttosto fare riferimento ad un principio di ordine generale quale criterio utile per determinare la deducibilità fiscale dei costi sostenuti nell’attività di impresa.

Infatti, sono considerati deducibili ai fini della determinazione del reddito d’impresa tutti i costi maturati nell’esercizio che siano “inerenti” all’attività commerciale svolta dal contribuente.

Il principio di inerenza si caratterizza, dunque, come regola generale dell’ordinamento tributario che, anche se non disciplinata specificatamente da alcuna norma di diritto positivo, è direttamente ricavabile dalla lettura delle norme che regolano la materia del reddito d’impresa, ed in particolare dall’articolo 109, comma 5, Tuir, secondo cui “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi
  • Fonte Euroconference