Le sanzioni sugli indebiti contributi a fondo perduto

La domanda per l’ottenimento dei contributi a fondo perdutoprevisti dall’ormai famoso articolo 25 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) non deve essere fatta a cuor leggero ma richiede la conoscenza approfondita di tutti i paletti posti dalla normativa vigente, nazionale e comunitaria.

Negli ultimi giorni si è molto discusso del tema relativo alle imprese già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 secondo la definizione UE. Per alcuni addetti ai lavori si è trattato di una sorta di “invasione di campo” da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per i sostenitori di questa tesi l’amministrazione finanziaria avrebbe di fatto allargato a propria discrezione il perimetro soggettivo previsto dall’articolo 25 del DL 34/2020.

Ad ogni modo, occorre prestare massima attenzione alla legittimità della domanda dei contributi a fondo perduto da presentare all’Agenzia delle Entrate: sono previste, infatti, pesanti sanzioni in caso di indebita percezione delle stesse.

A questo proposito, l’articolo 25 del Decreto Rilancio richiama l’articolo 13 comma 5 del Decreto Legislativo numero 471/1997, il quale prevede che:

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.

Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.