Canoni d’affitto non percepiti esenti IRPEF: cosa cambia in dichiarazione dei redditi

Si ricorda che la possibilità di non pagare imposte sulle somme non percepite, secondo quanto previsto dall’articolo 3-quinquies del decreto n. 34/2019, è riconosciuta provandone la mancata corresponsione mediante ingiunzione di pagamento o intimazione di sfratto per morosità.

In sostanza, la detassazione è anticipata al momento a partire dal quale è richiesta e comunicata l’intimazione di sfratto o è inviata l’ingiunzione di pagamento, e non alla data di conclusione del procedimento per l’esecuzione dello sfratto.

Una regola di buon senso rispetto a quanto previsto dall’articolo 26 del TUIR che, in riferimento ai canoni d’affitto non percepiti, prevedeva che questi fossero tassati secondo le regole ordinarie fino, per l’appunto, alla conclusione del procedimento di sfratto per morosità.